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Torna a tutte le informazioniAccertamenti sicurezza post contatore
La delibera 40/04 e s.m.i. dell’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i cosiddetti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità.
Su questi allegati l’impresa di Distribuzione locale effettua un “accertamento” esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.
L’attivazione della fornitura gas può avere luogo solamente a fronte dell’esito positivo dell’accertamento.
Fino al 30 giugno 2014 gli impianti sottoposti ad accertamento documentale sono stati solo quelli di nuova realizzazione (“impianti nuovi”), ma dal 1° luglio 2014 anche gli “impianti modificati o trasformati” (sotto descritti in dettaglio) sono sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas.
Il 6 febbraio 2014 l’Autorità, infatti, ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, nella quale sono contenute le disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.
Le imprese di Distribuzione di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale, oltre che sui nuovi impianti, sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:
Le modalità d’attivazione delle nuove forniture e degli impianti modificati sono possibili tramite i seguenti allegati:
Per gli accertamenti effettuati, vengono riconosciuti all’impresa distributrice i seguenti importi unitari al netto delle imposte:
Per saperne di più: