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    Accertamenti sicurezza post contatore

    La delibera 40/04 e s.m.i. dell’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, i cosiddetti allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità.

    Su questi allegati l’impresa di Distribuzione locale effettua un “accertamento” esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

    L’attivazione della fornitura gas può avere luogo solamente a fronte dell’esito positivo dell’accertamento.

    Fino al 30 giugno 2014 gli impianti sottoposti ad accertamento documentale sono stati solo quelli di nuova realizzazione (“impianti nuovi”), ma dal 1° luglio 2014 anche gli “impianti modificati o trasformati” (sotto descritti in dettaglio) sono sottoposti ad accertamento prima di procedere alla riattivazione della fornitura gas.

    Il 6 febbraio 2014 l’Autorità, infatti, ha pubblicato la “nuova” delibera 40/14, nella quale sono contenute le disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas che modificano ed integrano quelle contenute nella deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04.

    Le imprese di Distribuzione di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale, oltre che sui nuovi impianti, sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura dei seguenti impianti:

    • impianti di utenza trasformati (interventi legati alla ristrutturazione dell’immobile quali ad es. spostamento degli apparecchi utilizzatori o spostamento della tubazione interna a valle del contatore);
    • impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione (alimentazione da bombole);
    • impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di Distribuzione;
    • impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del Cliente finale per variazione della portata complessiva dell’impianto;
    • impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del Cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

    Le modalità d’attivazione delle nuove forniture e degli impianti modificati sono possibili tramite i seguenti allegati:

    • Allegato F /40 – Lettera al cliente, per l’illustrazione della procedura d’attivazione, allegata al preventivo d’allacciamento
    • Allegato G/40 – Lettera al cliente, per l’illustrazione della procedura d’attivazione, trasmessa con la richiesta di attivazione della fornitura
    • Allegato H/40 – Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas
    • Allegato I/40 – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto

    Per gli accertamenti effettuati, vengono riconosciuti all’impresa distributrice i seguenti importi unitari al netto delle imposte:

    • 47,00 € per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
    • 60,00 € per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
    • 70,00 € per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW.

    Per saperne di più: