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    Imposte gas per i clienti non domestici

    Imposte gas clienti non domestici

     

    L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

    Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/m3, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;

    Addizionale regionale, espressa in Euro/m3, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo

    I.V.A, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

    Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

    A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:

    • 1° fascia fino a 120 m3
    • 2° fascia da 121 m3 a 480 m3
    • 3° fascia da 481 m3 a 1560 m3
    • 4° fascia oltre 1560 m3

     

    ACCISA in vigore dal 1° gennaio 2012

     

    NORD ITALIA

    Scaglione Consumi (m3/annui) Accisa (euro/m3)
    fino a 120 0,044
    superiori a 120 fino a 480 0,175
    superiori a 480 fino a 1560 0,170
    superiori a 1560 0,186

     

    MEZZOGIORNO

    Scaglione Consumi (m3/annui) Accisa (euro/m3)
    fino a 120 0,038
    superiori a 120 fino a 480 0,135
    superiori a 480 fino a 1560 0,120
    superiori a 1560 0,150

     

     

    IVA ( imposta sul valore aggiunto)

    L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui. Resta in vigore il diritto all’IVA ridotta, e pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.
    Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’Imposta Erariale o sull’IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati.  Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.
    E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente.
    La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.

     

    Riduzione dell’aliquota IVA per imprese e condomini

    In generale le imprese che hanno diritto alla riduzione dell’aliquota IVA sono:

    • Imprese Agricole;
    • Imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica;
    • Imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice Ateco) comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;
    • Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.

    Oltre alle aziende anche gli usi di energia elettrica condominiali, purché espressamente dedicati ai servizi comuni del condominio, godono di un regime IVA agevolato: pertanto vi è la possibilità per gli amministratori dei condomini di richiedere la riduzione dell’aliquota al 10%  (è necessario che siano verificate le condizioni di cui al D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103 e successiva Circolare Ministeriale 29.10.1997, n. 59/E).

    Per le richieste di riduzione dell’aliquota IVA al 10% è necessario compilare l’apposito modulo ed inviarlo all’indirizzo mail backoffice@lumenergia.it, debitamente compilato. Consulta la nostra area Moduli

    Per ulteriori approfondimenti e verifiche delle condizioni di ammissibilità ai regimi speciali si invitano i nostri clienti a verificare tutta la normativa in materia nonché a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.