030.8922150
Dal lunedì al venerdi dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

    Ti richiamiamo noi

    * Inserisci almeno uno dei due campi

    Imposte gas per i clienti domestici

    Imposte gas clienti domestici


    L’imposizione fiscale,
     stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

    • Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/m3, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
    • Addizionale regionale, espressa in Euro/m3, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo
    • I.V.A, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

    Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.

    A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa  Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:

    • 1° fascia fino a 120 m3
    • 2° fascia da 121 m3 a 480 m3
    • 3° fascia da 481 m3 a 1560 m3
    • 4° fascia oltre 1560 m3

     

     

    ACCISA

    PER IL NORD ITALIA

    Scaglione Consumi
    (m3/annui)
    Accisa
    (euro/m3)
    fino a 120 0,044
    superiori a 120 fino a 480 0,175
    superiori a 480 fino a 1560 0,170
    superiori a 1560 0,186

     

    PER IL MEZZOGIORNO

    Scaglione Consumi
    (m3/annui)
    Accisa
    (euro/m3)
    fino a 120 0,038
    superiori a 120 fino a 480 0,135
    superiori a 480 fino a 1560 0,120
    superiori a 1560 0,150

     


    IVA

    Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.
    E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).

    Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente.
    La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.