Il decreto 26/2007 art. 2 definisce
le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta
erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore
aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
A decorrere
dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede,
per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa
non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni
annuali a “riempimento” (facendo riferimento
all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro
fasce di consumo:
1° fascia fino a 120 mc
2° fascia da 121 mc a 480 mc
3° fascia da 481 mc a 1560 mc
4° fascia oltre 1560 mc
Anche le disposizioni ai fini IVA
sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano
usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri
cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno
solare) e non più alla somministrazione di gas metano
usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi
e per produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà
l’aliquota ordinaria del 20% sulla parte eccedente.
La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e
allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.
1° scaglione - per i consumi fino a 120
mc/annui : 0,044 euro/mc
2° scaglione - per i consumi superiori a 120 mc/annui
e fino a 480 mc/annui: 0,175 euro/mc
3° scaglione - per i consumi superiori a 480 mc/annui
e fino a 1560 mc/annui: 0,170 euro/mc
4° scaglione - per i consumi superiori a 1560 mc/annui:
0,186 euro/mc
MEZZOGIORNO
1° scaglione - per i consumi fino
a 120 mc/annui : 0,038 euro/mc
2° scaglione - per i consumi superiori a 120 mc/annui
e fino a 480 mc/annui: 0,135 euro/mc
3° scaglione - per i consumi superiori a 480 mc/annui
e fino a 1560 mc/annui: 0,120 euro/mc
4° scaglione - per i consumi superiori a 1560 mc/annui:
0,150 euro/mc